Osservazione e valutazione
sentenzaIl TAR Calabria con la sentenza n° 438/2012 del 23 Maggio 2012, pubblicata il 21 Giugno 2012, ha fornito chiarimenti importanti circa l’obbligo degli Enti Locali a fornire gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 L. n° 104/92.

Una famiglia aveva chiesto al Comune di residenza la assegnazione di 10 ore settimanali di un assistente per l’autonomia e la comunicazione, sulla base della diagnosi funzionale dell’ASL.

Il Comune si era rifiutato, affermando che già aveva assegnato a quella scuola del primo ciclo di istruzione un certo numero indifferenziato di ore per alcuni alunni di quella scuola.

La famiglia lamentava che da tale assegnazione non risultava nè il numero di ore concretamente assegnato al figliolo, né una specifica formazione dell’assistente per soddisfare gli specifici bisogni educativi dello stesso.

Vista la irresoluta volontà del Comune ad aderire alle puntuali richieste, la famiglia propone ricorso al TAR che accoglie pienamente il ricorso.

Il Tar argomenta come segue:

1- L’alunno con disabilità ha diritto ad avere, oltre che un certo numero di ore di sostegno didattico, anche un certo numero di ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, essendo tale funzione differente da quella del sostegno didattico. L’assistente deve essere formato a rispondere agli specifici bisogni assistenziali dell’alunno e non può essere un qualunque assistente generico. Il comune ha l’obbligo di fornire tale assistente in forza dell’art. 139 del decreto legislativo n° 112/98, che assegna tale compito ai Comuni per la scuola del primo ciclo ed alle Province per la scuola del secondo ciclo.

2- A nulla vale l’obiezione del Comune che, a causa delle ristrettezze economiche, esso non è in grado di fornire assistenti formati; infatti, come affermato da sempre dalla Corte Costituzionale, in presenza di un diritto costituzionalmente garantito come quello allo studio, non ci sono vincoli di bilancio che possano giustificare la violazione o il restringimento di tale diritto.

3- Il Comune aveva obiettato che, essendo ormai l’anno scolastico quasi alla fine (Maggio) non aveva senso la nomina. Ma il TAR ha precisato che comunque l’alunno, dovendo continuare nel prossimo anno nello stesso ciclo di studi (scuola media), aveva diritto già da ora ad ottenere la sentenza favorevole, in modo che subito all’inizio del prossimo anno si sarebbe trovata disponibile questa risorsa fondamentale.

Nota bene:
quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151



1. Finalità. - 1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

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