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AECdi Paolo Cilia

Legge 104, art 13.3: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.”


 

Facciamo chiarezza

Occorre anzitutto chiarire il ruolo e la natura, finora acquisito, nell’autocoscienza giuridica della figura dell’Educatore all’Autonomia ed alla Comunicazione.

L’assistente all’autonomia e alla comunicazione nella legislazione vigente è previsto dai seguenti atti normativi:
– Articoli 42-45 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 24 luglio 1977, n. 616.
– Articolo 13, comma 3 della Legge 104/92.

Li riportiamo per esteso. Il primo nel DPR del ’77:

“Art. 42 Assistenza scolastica.

Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 43 Competenze dello Stato.

Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art. 44 Opere universitarie.

Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Il trasferimento è disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1° novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

Art. 45 Attribuzioni ai Comuni.

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale.

I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica i servizi ed i beni sono attribuiti ai Comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i Comuni interessati.

La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i Comuni interessati.”

La 104 è più sintetica, ma a sua volta decisamente più illuminante

“Art. 13.3 Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.”

Ora, cosa si evince da questi chiari articoli di legge? Cercheremo di essere sintetici:

1 – La figura dell’Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione non è da confondersi con il ruolo e la funzione dell’assistente igienico-personale

2 – È figura distinta per ruolo e funzione dall’Insegnante di Sostegno.

3 – È dunque un “assistente ad personam”. È “un operatore che media la comunicazione e l’autonomia dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico” (Avv. F. Marcellino)

4 – Deve avere preparazione specifica di cui necessita il minore con disabilità ed avere la possibilità di interfacciarsi adeguatamente con l’Insegnante di Sostegno e gli insegnanti di classe. Questo al fine di eliminare la discriminazione diretta e favorire l’inclusione e l’integrazione.

5 – Deve poter essere riconosciuta la sua possibilità a verificare il lavoro svolto con le altre figure educative e con il raccordo della famiglia. Non basta dunque il mero tempo scolastico. Questo ai fini di eliminare la discriminazione indiretta e garantire il rispetto del suo ruolo e dignità lavorativa.

6 – L’uso abitudinario nelle scuole di un tempo di “copertura” è un abominio inclusivo e giuridico ed apre alla discriminazione diretta ed indiretta. Ne approfondiremo la storia e le motivazioni a breve.

7 – Il GLOH, nel PEI di inizio anno (valido per l’anno successivo) deve poter indicare chiaramente le ore ed il tempo di cui necessita il minore con disabilità inerente questa figura tenendo conto dei punti precedenti.

8 - La competenza a fornire il servizio è dei Comuni per le scuole di infanzia, elementari e medie (infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado), della Provincia per le scuole superiori (secondaria di secondo grado) (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98).

 

La nascita di una deformazione di prassi e giuridica

Come abbiamo evidenziato nell’elenco sintetico fornito, la figura dell’AEC dipende, secondo la legge 104, dagli enti locali. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado è responsabilità dei Comuni, successivamente è responsabilità della Provincia.

Prima di vedere brevemente lo sviluppo anomalo della “copertura scolastica” chiariamo i due tipi di discriminazione a cui è possibile andare incontro.

La discriminazione diretta: è la situazione nella quale una persona è trattata, nella fattispecie in base alla sua condizione con disabilità, meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona senza disabilità in una situazione analoga. Nello specifico nel non fornirle direttamente trattamento analogo di scolarizzazione, educativo-didattico, fornito agli altri alunni.

La discriminazione indiretta: è la situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri (addirittura velata di logica a “favore di”) può mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone con disabilità nei fini specifici che ci interessano, cioè l’ambito educativo-didattico. Infatti i criteri, le prassi e i mezzi impiegati per il conseguimento della finalità stessa devono essere appropriati e non portare a situazioni discriminatorie. Ma a crescere nella sensibilità e nell'intervento personalizzato.

“Il principio di cui all’articolo 34 della Carta Costituzionale – «La scuola è aperta a tutti» – non significa banalmente che la scuola è obbligata ad accogliere tutti, ma più efficacemente ad accoglierli e fornire loro l’istruzione, l’educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche, ma alla “dignità” dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri.” (Avv. F. Marcellino). La discriminazione diretta ed indiretta mina proprio questo trattamento di dignità della persona con disabilità.

Ma come si è arrivati all’abominio pratico e giuridico della “copertura”? Chi di noi non ha sentito con le sue orecchie da insegnanti e dirigenti e assistenti sociali il termine “copertura”, dato l’orario di un alunno?

Ad esempio al piccolo “Carlo” (nome di fantasia) vengono assegnate dal GLOH, sul PEI, dopo chiara Diagnosi Funzionale che indica rapporto 1:1, su 40 ore dell’infanzia, 25 ore di Insegnante di Sostegno e 15 ore di AEC (Assistente all’autonomia ed alla Comunicazione ad personam) garantendo la “copertura”. Ma se il minore avesse bisogno di 3 ore di compresenza? E se la figura dell’AEC necessitasse di 1 ora a settimana per verificare il suo lavoro con un consulente specializzato o con gli insegnanti? Deve farlo come volontariato? Di tasca sua?

In realtà tutto questo apre alla discriminazione indiretta non fornendo le ore indirette (magari indicate nel PEI con chiarezza e motivazione) a discapito del minore con disabilità.

Proprio gli enti locali si sono visti in condizione di modificare la natura stessa della figura dell’assistente Ad Personam all’Autonomia ed alla Comunicazione in quanto hanno manifestato la difficoltà oggettiva di avere le risorse disponibili. Su cui però non hanno fatto le battaglie giuste nelle sedi opportune.

L’assist, per così dire, gli enti locali ce lo hanno avuto proprio dalla legge quadro 328 del 2000 che, in questo, è un capolavoro al ribasso ed apre, anzi legittima la discriminazione diretta ed indiretta. La 328 all’art 14.3 recita: “Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”

La recita reiterata, nella legge 328 del 2000, dell’affermazione “nell’ambito delle risorse disponibili” però fa letteralmente a pugni con l’impianto giurisdizionale della legge del ’77, della 104 e di tutto ciò che sta a base della giurisprudenza sulla disabilità in Italia. Tanto che proprio nella sentenza/bignami del maggio 2017, sentenza 2023 del Consiglio di Stato, ha riconosciuto che: “… I principi costituzionali sopra richiamati impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria." (§ 27.2)” Tra l’altro principio già chiarito nella sentenza del 19 ottobre 2016  n. 275 della Corte Costituzionale.

In sostanza è intrinsecamente illegittima la riduzione del numero di ore richieste motivata dai vincoli di bilancio per ogni parte istituzionale. Sia L’USR (Ufficio Scolastico Regionale) che gli Enti Locali.

 


Come uscire da questo impeachment?

Anzitutto gli Enti Locali devono smettere di difendersi e iniziare a considerare, in un sano approccio mentale ed esistenziale, i minori con disabilità, propri cittadini. Parte lesa da difendere.

Parte debole di cui farsi carico. Sono i Comuni, anzitutto, la prima “associazione” che si mette dalla parte del minore con disabilità e la sua famiglia.

Non si possono mettere in atto quei procedimenti, fra il detto e il non detto, di manipolare, tramite figure intermedie, come gli Assistenti sociali, la necessità reale delle ore di cui necessitano i minori con disabilità.

Non è la prima volta che, purtroppo, senza tracce evidenti, ma con prassi iniqua, si creano dei PEI che sono dei veri e propri falsi in atto pubblico. Con buona pace di coscienza di chi è presente e di chi li “presiede”. Per risparmiare e far risparmiare.

Per tale motivo si penalizza il minore con disabilità e la sua famiglia, così ancora più gravata da prassi al ribasso e dall’estraneità oggettiva dell’Istituzione Comunale.

Il ruolo dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) verso i governi e verso le regioni è sempre stato debole, in tal merito, se non assente.

A gennaio 2019 è stato presentato in Senato un importante ordine del giorno (Ordine del Giorno n. G10.100 al DDL n. 989) proprio per cautelare lavorativamente la figura dell’AEC ed evitare la discriminazione diretta ed indiretta. Al fine di favorire la presa in carico da parte delle Istituzioni Locali delle reali necessità indicate nel PEI riguardanti i minori con disabilità.

Questa è la strada. Fornire alle Istituzioni Comunali un supporto, in risorse, calibrato e verificato, rapido ed efficiente, sin dal mese di Marzo precedente l’inizio del successivo anno scolastico di quelle risorse necessarie al minore con disabilità per una corretta inclusione ed integrazione con la figura dell’Assistente all’Autonomia ed alla Comunicazione. E, non in ultimo, rispettare la dignità lavorativa della figura dell’AEC.

Gli effetti a cascata virtuosi sono chiari. Si migliora la qualità del servizio. La qualità dell’operatore e, nel contempo, si evita, cosa fondamentale ed essenziale, ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta.

In attesa però di politiche e riconoscimenti adeguati è importante non depauperare l’attenzione dei Comuni e la loro responsabilità in merito a tali figure e a far sentire essi stessi parte attiva e responsabile come voce a nome dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie. Senza attenuare o diminuire la disponibilità oggettiva e la qualità del servizio dell’educatore Ad Personam.


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12 marzo 2019

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