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bilancia sitodi Avv. Roberto Mastalia

fonte: facebook

Negli ultimi mesi molti genitori di bambini disabili si sono trovati in difficolta' in conseguenza delle assurde richieste:
- dapprima dell'inps di intestare al minore il c/c postale o bancario presso il quale far affluire il denaro delle indennita' di accompagnamento o di frequenza;
- quindi dei alcuni uffici postali e/o istituti di credito, di consentire la movimentazione di tali somme solo in seguito al deposito di un provvedimento da parte del giudice tutelare.

Personalmente, mi sono sempre battuto, dapprima in rete con i miei commenti e quindi anche in tribunale, contro tali "aberrazioni" che hanno il solo scopo di rendere ancor piu' difficile la vita a famiglie gia' provate dalla grave disabilita' dei propri figli e di norma lasciate a se' stesse, ottenendo quindi pronunce favorevoli da parte della magistratura.

Il principio generale che regola la materia e' quello in base al quale:

- non deve ritenersi soggetta ad autorizzazioni del giudice tutelare la riscossione, da parte dei genitori esercenti la potesta' genitoriale, di somme a scadenza periodica, non costituenti provento di lavoro del minore, quali l'indennita' di frequenza o di accompagnamento in quanto il termine "capitali" contenuto nella disposizione di cui all'art. 320 c.c. deve intendersi come riferito alle somme versate "una tantum" e destinate, conseguentemente, a produrre frutti nel lungo periodo.

- per contro, le somme erogate periodicamente a titolo di indennita' di frequenza o di accompagnamento sono invece destinate per loro natura ad essere utilizzate dall'esercente la potesta' genitoriale per provvedere all'assistenza ed alla cura del minore disabile; conseguentemente, non sono soggette a prescrizioni da parte del giudice tutelare in ordine al loro reimpiego dovendo essere lasciate nella piena disponibilita' dei genitori per la realizzazione delle finalita' stabilite dalla vigente normativa (frequenza di corsi scolastici o di formazione, cure mediche, trattamenti riabilitativi, terapeutici e riabilitativi, assistenza di un accompagnatore, acquisto di sussidi etc.) fatta salva la loro responsabilita' in ordine al corretto utilizzo di dette somme.

- tali considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui i genitori del minore debbano riscuotere i ratei arretrati delle medesime indennita' di frequenza o di accompagnamento posto che detta indennita' non muta in relazione alle concrete modalita' di erogazione o alla tempestivita' della stessa.

- il rappresentante - inteso come genitore esercente la relativa potesta' - puo' compiere, senza necessita' di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari al perseguimento ed alla realizzazione dell'obbiettivo finale quali, per esempio, l'apertura di un libretto postale o di un conto corrente intestato al minore. il rappresentante infatti gode della facolta' di compiere ogni atto precedente e propedeutico o successivo fisiologicamente connesso alla percezione degli importi periodici senza necessita' di alcun intervento giudiziale che andrebbe ad aggravare, sia in ordini di tempo, sia economicamente, sia moralmente, una situazione familiare gia' di per se' compromessa.

Detto cio', invito tutti gli interessati a farsi forza ed a resistere, dapprima direttamente contro gli ottusi richiedenti e quindi, qualora non dovessero riuscire ad avere ragione dl punto di vista "logico", a rivolgersi ad un legale preparato in materia al fine di rivolgersi alla magistratura competente.

Non so se le famiglie sapranno fare buon uso di questi consigli (lo spero vivamente) ma sono sicuro che sapranno farlo i vari "professionisti" (si fa per dire, naturalmente) i quali, incapaci di formulare propri pareri, sono alla costante ricerca di quelli altrui.

avv. Roberto Mastalia

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