giustiziaingiustaDomanda
(con richiesta di anonimato) Dopo la Sentenza del TAR gli alunni con disabilità non possono più fare terapie?
Mi spiego meglio. Nella mia classe c’è un’alunna che frequenta 30 ore su 40, perché deve uscire prima, in quanto fa terapie riabilitative di pomeriggio. In questo caso che si fa? Si può ridurre l’orario scolastico?
Risposta
È bene chiarire che l’orario ridotto non è mai giustificato! E lo ha ribadito anche il TAR del Lazio con la Sentenza n. 9795/2021.
Purtroppo la confusione è stata indotta da qualcuno che ha affermato che, in base alla Sentenza, sarebbe stato proibito effettuare terapie o altro. Ciò non è assolutamente vero.
Il diritto alla salute, come il diritto allo studio, va tutelato e salvaguardato.
E ciò è talmente vero che, proprio per garantire il diritto allo studio e, contemporaneamente, tutelare il diritto alla salute, è stato istituito il servizio di istruzione domiciliare (oltre alla scuola in ospedale).
Come fare dunque per esercitare entrambi i diritti?
Premesso
  • che chi eroga terapie o servizi di riabilitazione deve effettuarli in orario extrascolastico
  • e ribadito che è bene optare per il tempo scuola adatto (se le 40 ore sono troppe, nella scuola Primaria, salvo rari casi, è possibile optare per le 30 o per le 27 ore),
così come avviene per tutti gli alunni e le alunne della scuola italiana, i genitori dell’alunno con disabilità possono
  • giustificare il figlio per uno o più giorni di assenza da scuola (per cure, terapie, riabilitazione o per altre motivazioni)
  • giustificare il figlio per l’uscita anticipata (per cure, terapie, riabilitazione o per altre motivazioni)
  • giustificare il figlio per l’ingresso posticipato (per cure, terapie, riabilitazione o per altre motivazioni).
Questione validità anno scolastico
Per alcuni alunni si pone la questione della validità dell’anno scolastico. Come fare?
  1. per gli alunni della scuola dell’Infanzia, essendo scuola non dell’obbligo, il problema non si pone
  2. per gli alunni della Primaria, per i quali vige l’obbligo di frequenza, non sussiste un vincolo per i giorni di frequenza (quindi la questione non si pone),
  3. per gli studenti della secondaria di primo e di secondo grado, invece, il Collegio docenti delibera specifiche deroghe al vincolo dei giorni di frequenza; in tali deroghe rientrano le assenze (che devono essere giustificate e documentate) per “motivi di salute, per cure e/o terapie e/o riabilitazione; pertanto se il Consiglio di classe dispone di sufficienti elementi di valutazione, procede alla valutazione anche a fronte di un numero di presenze inferiore a quelle previste (CM 20/2011).

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